La mobilità dei professionisti in ambito europeo, compresi quelli appartenenti all’area sanitaria, è prevista dalla direttiva comunitaria 2005/36/CE.
La direttiva descrive le specifiche modalità procedurali basate sul principio del riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, al fine di consentire ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Area SEE: Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e ai cittadini della Confederazione Svizzera di esercitare in un altro Stato membro la professione regolamentata per la quale hanno conseguito la relativa qualifica nello Stato di origine.
Per applicare la direttiva è necessario che la professione che si intende esercitare in un altro Stato membro sia regolamentata nello Stato ospitante, cioè sia una professione il cui esercizio è subordinato, come prevede la normativa legislativa, regolamentare o amministrativa, al possesso di determinate qualifiche e che tale professione sia equivalente a quella per la quale si è qualificati nel Stato membro di conseguimento del relativo titolo di studio.
L’esercizio dell’attività professionale regolamentata è consentito solo se il titolo professionale viene riconosciuto dallo Stato di stabilimento ospitante.
L’Italia ha dato attuazione alla predetta direttiva con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le cui disposizioni, per effetto degli articoli 49 e 50 del D.P.R. 31 agosto 1999, si estendono anche ai cittadini extracomunitari in possesso di un titolo abilitante all’esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all’Unione Europea, che intendono esercitare stabilmente la professione in Italia.
Alla medesima normativa si fa riferimento anche per i titoli professionali conseguiti da cittadini extracomunitari in uno Stato Membro oppure conseguiti da cittadini italiani in uno Stato extracomunitario.
Il Ministero della salute è competente per i titoli di area sanitaria conseguiti all’estero, come previsto dal d.lgs.206/2007.
Pertanto, il professionista che voglia trasferirsi in Italia per esercitare stabilmente una professione sanitaria regolamentata sulla base della qualifica conseguita nello Stato di origine deve chiedere e ottenere dal Ministero della salute il riconoscimento del suo titolo professionale .
Se il professionista intende svolgere in Italia una prestazione professionale sanitaria in modo occasionale e temporaneo non deve chiedere il riconoscimento del proprio titolo di studio, bensì deve dare comunicazione al Ministero della salute circa la prestazione da eseguire, per la libera prestazioni di servizi come previsto dal d.lgs.206/2007.
L’istanza di riconoscimento deve essere presentata al Ministero della salute – Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale – Viale Giorgio Ribotta, n.5, 00144 ROMA. secondo il procedimento previsto dal d.lgs. 206/ 2007.
Dal sito del Ministero della salute è possibile stampare, con riferimento all’attività professionale che si vuole esercitare in Italia, il modello di domanda e l’elenco dei documenti che è necessario trasmettere unitamente alla domanda di riconoscimento
Le procedure di riconoscimento differiscono a seconda che si tratti di titoli di formazione riferiti a qualifiche settoriali, quali quelle di medico, odontoiatra, veterinario, farmacista, infermiere, ostetrica, alle quali si applica il sistema automatico di riconoscimento o di titoli formativi concernenti qualifiche non settoriali, per le quali si applica il regime generale di riconoscimento.
Il procedimento di riconoscimento si attiva con la presentazione della domanda e si conclude con il rilascio del decreto di riconoscimento , se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal d.lgs.206/2007.
Nei casi in cui si applica il sistema di riconoscimento con il sistema generale, qualora si riscontrino dalla documentazione prodotta sostanziali carenze formative in materie caratterizzanti la professione, il riconoscimento può essere eventualmente subordinato al superamento di misure compensative, consistenti in un tirocinio di adattamento o in una prova attitudinale.
Il riconoscimento può essere negato qualora la qualifica conseguita all’estero non abbia alcuna corrispondenza con la professione che si chiede di esercitare in Italia.
L’obbligo di pubblicità relativo ai decreti di riconoscimento dei titoli professionali è di competenza del Ministero della salute, (art. 32 della legge n. 69/ 2009 – art. 16, comma 6, del d.lgs 206/2007), ed è assolto con la pubblicazione dei decreti sul sito del Ministero.
Riconoscimento di un titolo professionale sanitario conseguito in un Paese extracomunitario, ai fini dell’esercizio in Italia dell’attività professione di ostetrica
Per ottenere il riconoscimento di un titolo sanitario conseguito in un Paese extracomunitario, ai fini dell’esercizio in Italia della corrispondente professione sanitaria, l’interessata/o deve presentare domanda in bollo al Ministero della Salute corredata di apposita documentazione indicata nella modulistica.
Qualora la documentazione non sia completa l’ufficio richiede l’integrazione dei documenti mancanti. Al termine dell’istruttoria può essere emesso:
- un decreto di riconoscimento;
- un riconoscimento subordinato al superamento di una misura compensativa;
- un provvedimento di diniego;
Chi può richiederlo
Cittadini non comunitari, cittadini non comunitari il cui titolo è stato già riconosciuto da un Paese dell’U.E., cittadini comunitari
Necessario
Il modulo di domanda di riconoscimento del titolo debitamente compilato e la documentazione richiesta nell’allegato D2-2 OST e linee guida
- Allegato D2-2 OST (Allegato D2-2 ostetrica (1))
- Modello D2-2 OST (MOD D2-2 OST word, formato odt MOD D2-2 OST)
- Modulo online
Come si presenta la richiesta
- Posta tradizionale
Ufficio destinatario: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF) – Ufficio 2 – Riconoscimento titoli delle professionalità sanitarie e delle lauree specialistiche e magistrali
Indirizzo destinatario: Viale Giorgio Ribotta, 5 00144 Roma - Consegna a mano
Indirizzo: Viale Giorgio Ribotta, 5 00144 Roma
Quanto tempo ci vuole
Quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa
Quanto costa
Tariffa: Richiesta marca da bollo da Euro 16,00 per ogni titolo da riconoscere, da applicare sulla domanda
L’esito viene comunicato tramite Posta tradizionale e pubblicato sul Sito Istituzionale
Normativa
- Direttiva 2005/36/CE ;
- Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206 ;
- Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286;
- Legge 30 luglio 2002, n.189;
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,n.394;
Consulta il Trovanormesalute
Contatti
- Nominativo: Fabiola Antonucci
Indirizzo: Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma
Email: f.antonucci@sanita.it - Nominativo: Vincenzo Canale
Indirizzo: Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma
Email: v.canale@sanita.it
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)
Ufficio 2 – Riconoscimento titoli delle professionalità sanitarie e delle lauree specialistiche e magistrali
Informazioni reperite dal sito del Ministero della Salute