Tutti i cittadini comunitari, dell’area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera e non comunitari, in possesso di titoli conseguiti in un Paese non comunitario, per ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione in Italia, devono presentare domanda di riconoscimento del loro titolo.
Per ottenere il riconoscimento Le Professioniste Sanitarie OSTETRICHE devono utilizzare il MODELLO D2 e presentare i documenti indicati nell’ ALLEGATO D.
I decreti di riconoscimento rilasciati a cittadini extra-comunitari perdono efficacia trascorsi due anni dal loro rilascio qualora il professionista non si iscriva al relativo albo professionale, ai sensi dell’art. 50, comma 8 bis, del dPR 31 agosto 1999, n. 394.
RINNOVO RICONOSCIMENTO TITOLO
Per ottenere il rinnovo del decreto di riconoscimento il cittadino extra-comunitario dovrà compilare il seguente modulo di domanda:
- Modello rinnovo decreto allegando i documenti indicati nell’Allegato rinnovo decreto
RESTITUZIONE DOCUMENTI
Per richiedere la restituzione dei documenti relativi al titolo professionale dell’area sanitaria conseguito:
- in un Paese dell’Unione europea da cittadini comunitari
- in un Paese dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e nella Confederazione Svizzera dai rispettivi cittadini
- in un Paese non dell’UE da cittadini comunitari e/o extracomunitari
è necessario presentare tutta la documentazione prevista nell’Allegato e compliare il modello di richiesta documentazione.
BREXIT
Accordo di recesso del Regno Unito (UK) dall’Unione Europea – Misure relative al riconoscimento delle qualifiche professionali
L’Accordo di recesso, entrato in vigore il 1° febbraio 2020, garantisce ai cittadini dell’Unione ed ai cittadini Regno Unito (UK) che abbiano ottenuto o siano in procinto di ottenere, nel paese ospitante, il riconoscimento delle loro qualifiche professionali presentate prima della fine del periodo di transizione (e comunque non oltre il 31 dicembre 2020), la validità e l’efficacia delle decisioni nazionali di riconoscimento e il diritto di esercitare e continuare ad esercitare la relativa professione nello Stato ospitante.
Dal 1° gennaio 2021 in Italia troverà applicazione, nei loro confronti, il DPR 31 agosto 1999, n. 394 e s.m. ed in particolare l’articolo 49 che detta la disciplina per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in paesi non appartenenti all’Unione europea; pertanto, le richieste di riconoscimento che perverranno successivamente a tale data saranno assoggettate allo stesso trattamento previsto per i cittadini dei Paesi terzi.
La documentazione conseguita nel Regno Unito dovrà essere presentata nelle modalità previste per le qualifiche professionali conseguite in Paesi extracomunitari.
Tessera professionale europea (EPC)
Per i professionisti sanitari (infermieri, fisioterapisti e farmacisti) che intendono svolgere la professione nel Regno Unito o che dal Regno Unito intendono trasferirsi in Italia è possibile chiedere il rilascio dell’EPC fino al 30 settembre 2021.