Ordine delle Ostetriche di Ancona

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Vaccinati all’estero e green pass

da | Gen 20, 2022 | Notizie

I cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, nonché tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2 o che sono guariti all’estero da COVID-19, possono richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione o per guarigione, emesse dalla Piattaforma nazionale. Lo rende noto una circolare ministeriale ( la n. 0035209 del 4/8/2021) che spiega che per il rilascio del cosiddetto “green pass” occorre recarsi presso le sedi dei Distretti sanitari ASUR di competenza, presentando, oltre al documento di riconoscimento e l’eventuale codice fiscale, la seguente documentazione, in funzione della tipologia di certificazione verde COVID-19 richiesta:

a) certificato vaccinale rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera che riporti almeno i seguenti contenuti:

– dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);

– dati relativi al/ai vaccino/i (denominazione e lotto);

– data/e di somministrazione del/dei vaccino/i;

– dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Per l’emissione della Certificazione verde COVID-19 sono validi al momento esclusivamente i seguenti vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA): – Comirnaty (PfizerBioNtech); – Spikevax (Moderna); – Vaxzevria (AstraZeneca); – COVID-19 Vaccine Janssen (Janssen-Johnson & Johnson).

b) certificato di guarigione rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera che riporti almeno i seguenti contenuti:

– dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);

– informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone molecolare positivo);

– dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

I certificati di cui alla lettera a) e b), in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatti almeno in lingua inglese; in caso di altra lingua dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata.

Fonte: Regione Marche

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