La legge è strutturata in modo eterogeneo: i primi articoli si soffermano sulla sicurezza delle cure in ambito medico, quale parte integrante del diritto alla salute.
L’art. 5 (Buone pratiche clinico assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida) e l’art. 6 (Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria) costituiscono il cuore della nuova legge.
In particolare, l’art. 5 prevede l’obbligo in capo agli esercenti le professioni sanitarie di seguire le raccomandazioni indicate dalle linee guida o, in mancanza di queste, l’obbligo di attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali.
L’art. 6 (Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria) introduce nel codice penale l’art 590 sexies, relativo alla fattispecie di omicidio colposo e di lesioni personali colpose compiute in ambito medico. La nuova norma prevede una ipotesi di non punibilità del medico in presenza di specifici elementi: “Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico‐assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.
Viene inoltre abrogata la previgente normativa prevista dal cd. Decreto Balduzzi, come convertito (articolo 3 del decreto‐legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189). Questa norma escludeva la responsabilità penale per condotte connotate da colpa lieve in contesti regolati da linee guida e da buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
L’art.7 (Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria) della legge 24/2017 prevede che, qualora una struttura sanitaria si avvalga di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e non dipendenti dalla struttura, quest’ultima resti responsabile per le loro condotte dolose o colpose. Tuttavia, l’esercente la professione sanitaria risponderà personalmente qualora abbia causato il danno al di fuori dell’adempimento dell’obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
L’art. 8 prevede l’obbligo, prima di rivolgersi al giudice, di esperire un tentativo di conciliazione in capo a chi esercita un’azione volta ad ottenere un risarcimento danni derivante da responsabilità sanitaria.
Gli articoli successivi (artt. 10 ss.) disciplinano nel dettaglio l’obbligo di copertura assicurativa e le modalità di svolgimento dei giudizi aventi ad oggetto la responsabilità medica. Nello specifico, l’art.10 stabilisce l’obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di possedere una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera.
AGGIORNAMENTO
Alla luce delle nuove norme relative alle linee guida in ambito medico, il Ministero della Salute, con D.M. 27 febbraio 2018 ha aggiornato il Sistema Nazionale delle Linee guida (SNLG), che era stato istituito con D.M. 30 giugno 2004. Tale intervento si è reso necessario per adeguare il SNLG alle novità introdotte dalla Legge Gelli .