“In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV- 2, fino alla
completa attuazione del piano (…) al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni
di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e
gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività’ nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e
socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, para farmacie e negli studi
professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’
infezione da SARS-CoV-2.
Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale
territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza,
alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede..”
L’Ordine garantirà la comunicazione dei dati richiesti dalla norma, nel pieno rispetto del principio di
“minimizzazione”, dati inerenti l’identificazione dei soggetti come Professionisti iscritti all’albo dell’ordine
stesso, peraltro già pubblici per legge.